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Ordinanza — n. 42403/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42403/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO ANTONINO nato a MESSINA il 05/12/1982 STRACUZZI SILVIO nato a MESSINA il 02/03/1981 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO ANTONINO nato a MESSINA il 05/12/1982 STRACUZZI SILVIO nato a MESSINA il 02/03/1981 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità perseguimento penale per truffa sentenza penale aggravamento della pena licenziamento per furto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO ANTONINO nato a MESSINA il 05/12/1982 STRACUZZI SILVIO nato a MESSINA il 02/03/1981 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha riformato — escludendo l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena — la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Rizzo Antonino e Stracuzzi Silvio per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che entrambi i ricorsi, in tutti i loro motivi, sono privo di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che, inoltre, che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso