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Ordinanza — n. 42402/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42402/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCCIA ADOLFO nato a CASTELLABATE il 18/05/1963 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato Di Luccia Adolfo per i reati di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore (che ha depositato anche memoria scritta, con la quale ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso); - che il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore (che ha depositato anche memoria scritta, con la quale ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso); - che il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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altri capi d'accusa gravi addebiti penali allegazioni di persecuzione contraddittorie risarcimento per atto illecito doppia punibilità altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LUCCIA ADOLFO nato a CASTELLABATE il 18/05/1963 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania aveva condannato Di Luccia Adolfo per i reati di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore (che ha depositato anche memoria scritta, con la quale ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso); - che il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. la seconda, la terza e la quarta pagina della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de