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Ordinanza — n. 42401/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42401/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRERA FABIO nato il 29/06/1981 FERRERA GAETANO nato il 09/08/1974 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lodi aveva condannato Ferrara Gaetano e Ferrara Fabio per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. Vincenzo Lepre, con memoria scritta, ha sostenuto l'ammissibilità dei ricorsI, chiedendo che venissero valutati nel merito; - che i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dell'inosservanza di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. Vincenzo Lepre, con memoria scritta, ha sostenuto l'ammissibilità dei ricorsI, chiedendo che venissero valutati nel merito; - che i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dell'inosservanza di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale crimine sanzioni penali aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRERA FABIO nato il 29/06/1981 FERRERA GAETANO nato il 09/08/1974 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Lodi aveva condannato Ferrara Gaetano e Ferrara Fabio per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; che l'avv. Vincenzo Lepre, con memoria scritta, ha sostenuto l'ammissibilità dei ricorsI, chiedendo che venissero valutati nel merito; - che i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dell'inosservanza di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 12-16 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il motivo carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 17 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è affatto confrontata; - che, con il terzo motivo, i ricorrenti prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 17 della sentenza impugnata); - che « In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle