Cassation appeal dismissed for lack of specificity and as an impermissible review of factual merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked specificity and merely reiterated grievances already addressed in the lower court's decision. The appellant argued for a review of the conviction under Article 624-bis of the Penal Code, but the court found these arguments did not constitute specific challenges to the evidence or legal application. Consequently, the appeal was rejected as an impermissible attempt to re-evaluate the factual findings made by the territorial courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen.; Art. 624-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint lack specificity and are merely reiterative of grievances already resolved, or if they constitute an impermissible review of the factual merit and reconstruction of facts by the territorial courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAZI VITTORIO nato a CAMPOBASSO il 04/05/1995 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Campobasso aveva condannato Stazi Vittorio per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso risulta privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. seconda, terza e quarta pagina della motivazione della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che con tale motivo, inoltre, il ricorrente ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, dell'erronea applicazione della legge penale e dell'inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d