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Ordinanza — n. 42398/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a merits review rather than specific evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy, arguing violations of law and defects in reasoning. The court rejected these claims because they amounted to an impermissible review of factual evaluations without alleging specific evidence misinterpretations.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 394 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must allege specific misinterpretations of evidence or specific misapplication of law; general complaints regarding the merits or lack of motivation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits review evidence misinterpretation bankruptcy fraud procedural costs bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 394 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATI SANDRO nato a CIVITAVECCHIA il 14/01/1952 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Amati Sandro per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore (che ha depositato anche memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso); - che il ricorrente, con entrambi i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci