Italian court dismisses appeal against concurred sentence as defendant cannot contest agreed penalty amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luca Vassallo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Vassallo challenged the appellate court's decision to accept a concurred sentence, arguing the reasoning regarding the penalty amount was insufficient. The court ruled that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, a defendant cannot dispute the freely agreed penalty once the full responsibility has been established by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The defendant cannot contest the amount of a penalty freely concurred with the public prosecutor under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, as the agreement occurs after a full judicial finding of responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO LUCA nato a CATANIA il 09/10/1982 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato ay‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Vassallo Luca ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta di concor- dato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto - che contesta la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comun- que legale ed inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui am- bito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso