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Ordinanza — n. 42394/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to trial court under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the convicted party challenged the sentencing discretion reserved to the trial court. The appellant argued against the penalty imposed under Article 624-bis of the Penal Code, but the court found the issues raised were not permissible in a legality judgment. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded since the lower court's decision adhered to statutory principles and was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion belongs exclusively to the court of first instance, rendering cassation appeals challenging the congruity of the penalty inadmissible unless arbitrariness or illogical reasoning is proven.

Parole chiave

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sentencing discretion penal responsibility inadmissible appeal legality judgment Article 624-bis attenuazione della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Catania aveva riconosciuto la penale responsabilità di Caponetto Roberto in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Catania aveva riconosciuto la penale responsabilità di Caponetto Roberto in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONETTO ROBERTO nato a CATANIA il 20/03/1983 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Catania aveva riconosciuto la penale responsabilità di Caponetto Roberto in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis