Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion belongs to the trial court under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bonaccorsi Sebastiano Fabrizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for fraudulent and documentary bankruptcy, arguing against the sentence length. The court rejected this because sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, and a new evaluation is barred unless the decision was arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of sentence length is a matter of judicial discretion belonging to the court of first instance; therefore, appeals to the Court of Cassation seeking a new assessment of proportionality are inadmissible unless the decision lacks motivation or constitutes an arbitrary or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI SEBASTIANO FABRIZIO nato a CATANIA il 24/01/1962 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato Bonaccorsi Sebastiano Fabrizio, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); che, con specifico riferimento alla durata delle pene accessorie, il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello l'ha determinata in conformità alla giurisprudenza di legittimità e alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci