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Ordinanza — n. 42390/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal for generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeals by Conti Antonino and Conti Calogero inadmissible. The appellants argued against the lower court's conviction for theft, but the court found their submissions intrinsically generic and lacking specific legal reasoning. Consequently, the appeals were rejected because they failed to challenge the factual findings or the application of the law with the required precision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot challenge the merits of territorial court evaluations or request a new fact-finding without alleging specific evidence distortions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection lack of specific legal arguments merits review prohibition criminal procedure appeal crimine di aggressione eccesso di legittima difesa difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. (J, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260)
Sez. (J, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944)
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTI ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 11/04/1986 CONTI CALOGERO FRANCESCO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 01/05/1953 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Conti Antonino e Conti Calogero, riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrami gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che tutti i motivi proposti sono affetti da intrinseca genericità, essendo le deduzioni cui essi sono affidati indeterminate e prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto su cui si basano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il primo e il terzo motivo, inoltre, si risolvono in censure dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. (J, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si è effettivamente confrontato, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il quarto e quinto motivo (privi della benché minima argomentazione a supporto) sono, in ogni caso, infondati, atteso che il reato è procedibile d'ufficio e che, essendo stato consumato in data 13 aprile 2016, non è estinto per prescrizione; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così