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Ordinanza — n. 42388/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific proof of reasoning defects and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a review of the lower court's factual findings and reasoning, but the court found these claims lacked specific allegations of evidence misinterpretation. Consequently, the court ruled that the appeal was an improper attempt to review the merits rather than a valid challenge to the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 607 cod. proc. pen.: An appeal for cessation of conviction is inadmissible if it merely seeks a review of the merits without specific allegations of evidence misinterpretation or logical flaws in the reasoning.

Parole chiave

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cessazione della condanna vizio di motivazione sindacato sul merito specificità estrinseca Corte di Cassazione codice di procedura penale inammissibilità del ricorso truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 607 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 26/06/1965 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trento aveva condannato Esposito Francesco per i reati di cui agli artt. 624-625 cod. pen. e 493-ter cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte dai giudici di merito, con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso