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Ordinanza — n. 42387/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42387/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42387/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNIZZARO VINCENZO nato a PALERMO il 03/01/1969 ZORA DOMENICO nato a PALERMO il 21/04/1984 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42387/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNIZZARO VINCENZO nato a PALERMO il 03/01/1969 ZORA DOMENICO nato a PALERMO il 21/04/1984 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito danneggiamento azione di risarcimento danni da sequestro risarcimento alle vittime di reati furto di lieve entità azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
nonché il solo Zora del reato di cui all'art. 707 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNIZZARO VINCENZO nato a PALERMO il 03/01/1969 ZORA DOMENICO nato a PALERMO il 21/04/1984 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha ritenuto — previa riqualificazione dell'originaria imputazione — Cannizzaro Vincenzo e Zora Domenico responsabili del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. nonché il solo Zora del reato di cui all'art. 707 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che entrambi i ricorsi, in tutti i loro motivi, sono privo di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che, inoltre, le censure mosse da entrambi i ricorrenti con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto sono manifestamente infondate, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione della reiterazione della condotta e del danno cagionato; - che le censure mosse da entrambi i ricorrenti con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità è manifestamente infondato, atteso che posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della - che le censure mosse da entrambi i ricorrenti con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello Zora si risolve censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che la censura mossa con il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello Zora, relativa alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen, è manifestamente infondata, atteso che atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto integrata l'aggravante, in considerazione della violenza esercitata dai rei per rimuovere gli infissi della struttura; - che il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse dello Zora prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse dello Zora è palesemente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che non si potesse presumere l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, basando la prognosi sui numerosi precedenti penali dell'imputato; al riguardo, occorre ricordare che «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;

Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore