Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42384/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it attempts a prohibited review of factual merit rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Floreani Claudio and Scaino Andrea inadmissible. The defendants argued against the lower court's conviction for crimes under Articles 582 and 612 of the Penal Code, claiming defects in reasoning and law application. The court rejected these claims because they sought a prohibited review of the factual findings and evidence evaluation, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they attempt to obtain a review of the factual merit of the case or a reconstruction of facts outside specific allegations of evidence distortion.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility prohibited merit review factual evaluation scope evidence distortion allegation penal code articles 582 612 ricorso per risarcimento danni azione civile motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 582 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLOREANI CLAUDIO nato a UDINE il 18/10/1965 SCAINO ANDREA nato a UDINE il 25/04/1975 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Floreani Claudio e Scaino Andrea per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore (che ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza) ; - che i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, dì un apparato motivazionale che non sì espone a rilievi dì carenza o dì illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 9 e ss. della sentenza impugnata), con le quali le parti non si sono effettivamente confrontati, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de