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Ordinanza — n. 42381/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence misrepresentation and merit review attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to challenge the lower court's conviction for theft and embezzlement but failed to allege specific misrepresentations of evidence. The court found the appeal sought a prohibited review of factual evaluations and lacked the required specificity under criminal procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it seeks a review of the merits of territorial court evaluations without alleging specific misrepresentations of evidence or demonstrating a lack of motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific evidence misrepresentation merit review prohibition criminal procedure art 606 lack of specific allegations motivi di cassazione esame nel merito restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'erronea applicazione di norme processuali e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 607 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen
pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'erronea applicazione di norme processuali e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO ALESSANDRO nato a PALERMO il 06/05/1986 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Ferro Alessandro per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'erronea applicazione di norme processuali e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si è effettivamente confrontata, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis