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Ordinanza — n. 42380/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic mitigation denial upheld by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds, as the sole reason merely reiterated grievances already addressed in the lower court's decision. The appellant, Antonio Garruba, challenged the conviction for crimes under Articles 56-624 of the Penal Code, arguing against the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court correctly provided sufficient reasoning regarding the decisive elements for denying mitigation, rendering the appeal's lack of new argumentation fatal.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat grievances already fully reasoned by the court of first instance or appeal without presenting new arguments or confronting the existing reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds generic mitigating circumstances reiterative grievances penal code crimes 56-624 motivazione inadeguata delle censure costituzionali difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRUBA ANTONIO nato a COTRONEI il 22/09/1960 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato Garruba Antonio per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; che, peraltro, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il