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Ordinanza — n. 42379/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42379/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPIC MICHELE nato a MANTOVA il 16/04/1988 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Lucca aveva condannato Stepic Michele per il reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; il motivo, peraltro, in talune parti è esposto anche in maniera confusa (fa riferimento anche a una presunta inammissibilità dell'appello per proposizione tardiva dell'atto di impugnazione, che non trova riscontro nella sentenza di secondo grado); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42379/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; il motivo, peraltro, in talune parti è esposto anche in maniera confusa (fa riferimento anche a una presunta inammissibilità dell'appello per proposizione tardiva dell'atto di impugnazione, che non trova riscontro nella sentenza di secondo grado); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere ricorso per inadempienza azione con domande successive indigenza processuale non provata asserzione difendibile grave deficienza del procedimento all'estero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPIC MICHELE nato a MANTOVA il 16/04/1988 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Lucca aveva condannato Stepic Michele per il reato di cui agli artt. 56-624-625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; il motivo, peraltro, in talune parti è esposto anche in maniera confusa (fa riferimento anche a una presunta inammissibilità dell'appello per proposizione tardiva dell'atto di impugnazione, che non trova riscontro nella sentenza di secondo grado); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il