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Ordinanza — n. 42378/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations and merit review attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42378/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they attempted a substantive review of the lower court's factual findings rather than citing specific evidentiary errors. Furthermore, the appeal lacked the required specificity, merely reiterating grievances already addressed with correct legal reasoning in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it seeks a review of the merits of territorial court evaluations without alleging specific distortions of evidence, or if it lacks the required specificity by merely reiterating grievances already addressed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific allegations substantive review prohibition reiteration of grievances procedural costs and fine credito al consumo abuso di carte-chèques offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 493- ter cod. pen
231 (ora art. 493- ter cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art.
art. 606 cod. proc. pen
pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018
pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine>> (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, S., Rv.
Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018
Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPALDO GIOVANNI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 25/02/1950 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato Capaldo Giovanni per i reati di cui agli artt.624-625 cod. pen. e 55, comma 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493- ter cod. pen.); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il motivo di ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; il motivo, peraltro, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, digs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine>> (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, S., Rv. 275109;

Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033); - che, con riferimento al terzo motivo, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme