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Ordinanza — n. 42377/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42377/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCATO GIAMBERTO nato a PIOVE DI SACCO il 14/01/1982 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato Marcato Giamberto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; il motivo, peraltro, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <<In tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite>> (Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, Maffei, Rv. 258716;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, comma 1, n.7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; il motivo, peraltro, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <<In tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite>> (Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, Maffei, Rv. 258716;

Parole chiave

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furto di lieve entità reati contro il patrimonio assicurazione contro il furto risarcimento per atto illecito truffa aggravata furto aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCATO GIAMBERTO nato a PIOVE DI SACCO il 14/01/1982 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato Marcato Giamberto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; il motivo, peraltro, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <<In tema di furto, ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, la necessità dell'esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite>> (Sez. 5, n. 5226 del 19/11/2013, Maffei, Rv. 258716;

Sez. 5, n. 26947 del 12/07/2006, Tanino, Rv. 235329; Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis