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Ordinanza — n. 42376/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking merits and lacks specific evidence of trial errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, arguing the lower courts erred in fact-finding and legal application. The court rejected these claims, noting the appeal sought a prohibited review of the trial's substantive evaluations without citing specific proof distortions.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 612-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to review the merits of territorial court evaluations or requests a new fact reconstruction without alleging specific distortions of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits review prohibition factual reconstruction evidence distortion conditional sentence suspension allegazioni di persecuzione contraddittorie pene condizionali pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 612-bis c.p.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Furnari Alfio per i reati di cui all'art. 612- bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 612- bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Furnari Alfio per i reati di cui all'art. 612- bis cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv.
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020
Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURNARI ALFIO nato a RANDAZZO il 03/02/1958 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Furnari Alfio per i reati di cui all'art. 612- bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che non si potesse presumere l'insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, basando la prognosi sui precedenti penali e sui carichi pendenti dell'imputato; al riguardo, occorre ricordare che <<In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087;

Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos