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Ordinanza — n. 42375/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible challenge to sentencing discretion under Italian Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42375/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Amore Vittoria inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were rejected as intrinsically generic, lacking specific legal reasoning, and attempting an impermissible review of factual findings and sentencing discretion. The court emphasized that challenges to the conviction's merits or the appropriateness of the penalty are barred unless the lower court's reasoning is illogical or arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 396, 397, 403 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the substantive evaluation of facts or the discretion of the trial judge regarding sentencing, rejecting appeals based on generic grievances or alleged errors in fact-finding without specific proof of logical fallacy or arbitrary reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion criminal procedure review of merits motivi di cassazione reiterazione di reati penali revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 396 c.p.p.
Art. 397 c.p.p.
Art. 403 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORE VITTORIA nato a MESSINA il 15/10/1975 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Amore Vittoria, riconosciuta responsabile dei delitti di cui agli artt. 624-625, 640 e 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore; - che i primi tre motivi sono affetti da intrinseca genericità, essendo privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, nonché presentandosi, in alcuni passaggi, anche poco comprensibili; - che i primi due motivi, inoltre, sotto altro profilo, si risolvono in censure, all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, con riferimento al quarto motivo, il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; - che il quinto motivo (sebbene numerato con il quattro) è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è affatto confrontata; i limiti edittali previsti per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625 cod. peri., peraltro, non consentono l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend