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Ordinanza — n. 42374/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduced sentence and the denial of general mitigating circumstances, arguing for a new evaluation of the penalty. The court rejected these claims because sentencing discretion is reserved for the trial judge, who acted within legal principles and provided sufficient reasoning for the decision.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence imposed by the court of first instance, as sentencing discretion belongs exclusively to the judge of the merits, provided the decision is not arbitrary and is sufficiently motivated.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal mitigating circumstances court of first instance aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FULLE GESOVEL nato a LEGNAGO il 24/09/1997 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha riformato - limitatamente all'entità della pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Rovigo aveva condannato Fulle Gesovel, in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso censura genericamente la sentenza impugnata in relazione all'entità della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 2 della sentenza di primo grado); - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così