Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper penalty scope and lack of recidivism argument in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentence length and alleged a lack of reasoning regarding recidivism. The court rejected the penalty claim as exceeding cassation scope and found the recidivism argument inadmissible because it was not raised in the appellate proceedings and was irrelevant since recidivism was not considered in the sentence calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1 and Art. 367, comma 1, lett. a and b of the Code of Criminal Procedure; The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the appropriateness of the penalty sentence unless the lower court acted arbitrarily or illogically, and a new ground of appeal must have been raised in the appellate judgment to be considered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERETTO EZIO nato a BIELLA il 19/10/1971 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Biella aveva condannato Peretto Ezio, in relazione al reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorso censura la sentenza impugnata in relazione all'entità della pena e alla presunta mancanza di motivazione in ordine alla recidiva; che il ricorso, nella parte relativa all'entità della pena, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso, nella parte relativa alla motivazione in ordine alla recidiva, risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente abbia formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che, in ogni caso, il ricorso, sul punto, risulta del tutto privo di interesse, atteso che nel calcolo della pena, come riportato nella sentenza impugnata, non si tiene in alcun modo conto della recidiva; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così