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Ordinanza — n. 42368/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a substantive review of facts rather than specific evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Ciarella Loreta, challenged a conviction for theft and embezzlement but framed her arguments as general legal violations rather than specific proof misinterpretations. The court rejected this because the appeal lacked the required specificity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and did not demonstrate a genuine error in the lower court's fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a general review of the merits or a reconstruction of facts without alleging specific misinterpretations of evidence or demonstrating a lack of motivation in the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement substantive review evidence misinterpretation Criminal Procedure Code revisione della sentenza penale furto aggravato aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLA LORETA nato a CAMPOBASSO il 23/06/1982 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Vasto aveva condannato Ciarella Loreta per il reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che la ricorrente, con i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lei riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione dì specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso