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Ordinanza — n. 42365/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42365/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Altieri Giuseppa per il reato cui all'art. 496 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 42365/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 496 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2

Parole chiave

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uso di false generalità falsa dichiarazione della parte credibilità dell'identità identità dei crediti falsificazione di monete indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Altieri Giuseppa per il reato cui all'art. 496 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GIUSEPPA nato a PALERMO il 22/09/1980 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Altieri Giuseppa per il reato cui all'art. 496 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2