Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42361/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific factual allegations and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42361/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued against a lower court conviction for crimes involving illegal possession of firearms and other offenses, but their claims failed to meet procedural requirements. The court rejected the appeals because they sought a review of factual evaluations without citing specific evidence misinterpretations and reiterated arguments already addressed in the appellate judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367, 368, 370 c.p.p.; Art. 368 c.p.p. establishes that cassation appeals must specifically allege factual misinterpretations; generic complaints regarding merit review or lack of specific legal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal specificity requirement factual misinterpretation merit review prohibition procedural defect azione civile accollo delle spese risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, dì un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTANZO ALESSANDRO nato a MESSINA il 04/12/1996 COSTANZO MAURIZIO nato a MESSINA il 22/05/1993 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato Costanza Alessandro e Costanzo Maurizio per i reati di cui agli artt. 582, 56-610 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi; - che, con il primo motivo dei loro ricorsi, hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, dì un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si confrontano, rendendo in tal modo i ricorsi carenti anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa alle circostanze aggravanti, si presenta privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con gli atti di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si presenta palesemente inammissibile, atteso che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838), come nel caso in esame (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa alla richiesta di ulteriori diminuzioni di pena, si presenta intrinsecamente generico, non essendo connesso all'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto che lo sorreggono, ed è, in ogni caso, privo di fondamento; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 In favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen