Italian Court dismisses cassation appeals for lack of specificity regarding identification certainty arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Bellinati Jacclin and Debarre Danny inadmissible. The appellants challenged a conviction for burglary but failed to introduce new arguments, merely reiterating their previous complaint regarding identification certainty which the lower court had already addressed with correct legal reasoning and complete factual argumentation. Consequently, the appeals were rejected for lacking specificity, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and address new grounds; mere repetition of previously litigated complaints without new arguments renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELLINATI JACCLIN nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 23/05/1982 DEBARRE DANNY nato a MODENA il 18/06/1987 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ravenna aveva condannato Bellinati 3acclin e Debarre Danny per il reato di furto in abitazione; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che entrambi i ricorsi sono privo di specificità, perché meramente reiterativi della medesima doglianza (relativa alla certezza dell'identificazione) proposta con i motivi di gravame, disattesa nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il