Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely reiterated lower court grievances without new legal confrontation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked specificity and merely repeated grievances already addressed in the lower court's decision. The appellant, Corrado Cascione, challenged his conviction for theft in a dwelling but failed to engage with the established legal reasoning regarding the distinction between consummated theft and attempted theft. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and confront the legal grounds of the lower judgment; mere repetition of grievances without new arguments or legal confrontation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIONE CORRADO nato a AVOLA il 12/12/1997 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato Cascione Corrado per il reato dì furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; che le argomentazioni poste a base del motivo si pongono in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «Integra il reato di furto ... nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di una borsa, ... venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266; cfr., tra le altre, S. U., n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186;
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec