Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts a prohibited merits review of territorial court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to challenge the lower court's conviction for a specific crime but framed arguments as legal errors rather than factual disputes. The court rejected this because the appeal sought a prohibited review of the territorial court's fact-finding and lacked specific allegations of evidence misinterpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts a prohibited review of the merits of factual evaluations or a reconstruction of facts outside of specific allegations of evidence misinterpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROLLA EZIO nato a ISERNIA il 14/07/1975 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Isernia aveva condannato Crolla Ezio per il reato di cui all'art. 464 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che i motivi, inoltre, sono privi di specificità, perché sostanzialmente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d