Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual allegations and generic sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bumbu Veaceslav inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 582 and 583 of the Penal Code but failed to allege specific factual distortions in the first motive. The second motive regarding generic mitigating circumstances was rejected as generic and impermissible in a jurisdictional review, as sentencing discretion lies with the trial court. Consequently, the appeal was dismissed because it sought a prohibited re-evaluation of facts and sentencing without meeting the strict requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it attempts a substantive review of factual evaluations or sentencing discretion without alleging specific factual distortions or demonstrating arbitrariness in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUMBU VEACESLAV nato il 13/11/1976 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona aveva condannato Bumbu Veaceslav per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con il primo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente specificato gli elementi che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a concedere le attenuanti generiche e la conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio; che, con tale motivo, il ricorrente prospetta, in ogni caso, questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend