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Ordinanza — n. 42356/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to exceptional nature of retrial request and merit review attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42356/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a retrial in the second instance and challenged the appellate court's requalification of the crime, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that retrial requests are exceptional and merit review attempts violate the principle of finality unless specific procedural flaws are proven.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The request for retrial in the second instance is an exceptional remedy requiring objective necessity and demonstrable gaps in the first-instance record, while appeals challenging factual evaluations or legal application without specific evidence of distortion are inadmissible as they constitute an impermissible review of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal exceptional retrial request review of merits requalification of crime procedural economy ricorso per cassazione esame di cassazione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
258236); oggettiva necessità che, nel caso in esame, non è stata dimostrata; - che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 607 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen
258236); oggettiva necessità che, nel caso in esame, non è stata dimostrata; - che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO ROCCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 31/08/1956 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Brindisi aveva condannato Cavallo Rocco in ordine al reato previsto dagli artt. 476-482 cod. pen.; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado, riqualificando l'originaria imputazione e ritenendo l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria, è inammissibile, poiché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577;

Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236); oggettiva necessità che, nel caso in esame, non è stata dimostrata; - che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen