Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic merit review attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds and the generic nature of the arguments. The appellant, Perino Marco, challenged a second-instance conviction for post-bankruptcy insolvency without articulating distinct legal points or citing specific evidentiary misinterpretations. The court ruled that the request constituted an impermissible review of factual evaluations and lacked the required specificity to justify a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic censure of the lower court's judgment without specific references to the reasoning or alleged errors in the application of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINO MARCO nato a TORINO il 23/01/1968 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di Perino Marco, riconosciuto responsabile del delitto di bancarotta patrimoniale post-fallimentare; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo motivi non articolati separatamente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i proposti motivi sono affetti da intrinseca genericità, essendo indeterminate le deduzioni cui essi sono affidati, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e mancando di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che i motivi, sotto altro profilo, si risolvono in generiche censure, all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali la parte non si confronta, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d