Cassation appeal dismissed for lack of specificity and inadmissible substantive challenges to lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the lack of specific grounds and the repetition of previously raised grievances. The appellant challenged the conviction for theft in a residence, but the court found the arguments merely reiterative of those already rejected by the appellate court with proper reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating grievances already rejected with correct legal reasoning and complete factual argumentation, or if it consists solely of inadmissible substantive challenges regarding the sufficiency of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELLI ALESSANDRO nato a SIENA il 18/07/1978 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pesaro aveva condannato Cancelli Alessandro per il reato di furto in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; che il motivo, peraltro, si riduce a inammissibili censure nel merito della decisione, relative a una presunta insufficienza degli elementi posti a base della decisione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il