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Ordinanza — n. 42194/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for false declaration of assets and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Valenza Salvatore inadmissible due to the manifest unfoundedness and generic nature of its arguments. The appellant had previously declared false information regarding his financial conditions in a substitute act of notoriety submitted for rehabilitation, while the lower court adequately addressed mitigating circumstances based on his criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR n. 445/2000; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and generic, failing to engage with the adequate reasoning of the contested judgment regarding false declarations and criminal history.

Parole chiave

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false declaration of assets inadmissible appeal generic arguments substitute act of notoriety criminal record court costs manifest unfoundedness nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 DPR n. 445/2000
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENZA SALVATORE nato a PALERMO il 20/11/1953 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Valenza Salvatore risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente ha dichiarato il falso sulle sue condizioni patrimoniali nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, depositata in cancelleria - con ivi allegata la copia del documento di identità - per l'istanza di riabilitazione. Per l'art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono trasmesse (ove non sottoscritte davanti al pubblico ufficiale) con la copia del documento di identità. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

2. Relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza adeguatamente motiva rilevando la personalità del ricorrente gravato da precedenti penali significativi. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1