Italian court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to insufficient positive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Formica Fabrizio inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The lower court justified its decision by noting the gravity of the tax evasion and the irrelevance of subsequent economic crises, citing established case law that such circumstances require positive elements. The court ruled that since the appeal failed to demonstrate positive factors affecting the crime's nature, the lower judge's factual assessment was beyond judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 e 10, d.lgs. 74 del 2000; Generic mitigating circumstances require positive elements demonstrating their impact on the crime's nature and the offender's capacity to offend, and their recognition constitutes a factual judgment subject to judicial discretion rather than legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMICA FABRIZIO nato a CATANIA il 02/01/1968 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 19980_22 Ritenuto che il ricorso di Formica Fabrizio che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio con riferimento alla condanna per i reati di cui agli artt. 5 e 10, d.lgs. 74 del 2000, è inammissibile.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da congrua e non manifestamente illogica motivazione là dove i giudici territoriale hanno dato atto della gravità della condotta per l'entità dell'imposta evasa per ogni singola annualità, l'irrilevanza della crisi economica subentrata anni dopo l'evasione delle imposte. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) e, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, situazione ricorrente nel caso in esame essendo stati evidenziati più elementi di segno negativo.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 ottobre 2022 Il consigUe e e ensore Il Pr