Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising new legal issues outside cassation annulment scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rezgui Aymen inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rezgui argued that the lower court failed to recognize a legal bond of continuity between the current crimes and prior convictions. The court rejected this claim because the issue was raised during the remand trial, exceeding the specific grounds for annulment permitted under Article 609 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 40 Cost.; The Court of Cassation cannot annul a judgment for violations of law raised outside the specific grounds for annulment established by the Constitution and the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZGUI AYMEN nato il 30/10/1983 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 1966922 Ritenuto che il ricorso di Rezgui Aymen, con cui viene dedotta la violazione di legge in ordine in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati qui giudicati e quelli riportati in precedenti condanne, è inammissibile perché si tratta di censura sollevata nel giudizio di rinvio al di fuori dei casi di cui all'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., in quanto al di fuori del perimetro dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliew e nsore Il Presidente