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Ordinanza — n. 42186/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising new legal issues outside cassation annulment scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rezgui Aymen inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rezgui argued that the lower court failed to recognize a legal bond of continuity between the current crimes and prior convictions. The court rejected this claim because the issue was raised during the remand trial, exceeding the specific grounds for annulment permitted under Article 609 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 609 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 40 Cost.; The Court of Cassation cannot annul a judgment for violations of law raised outside the specific grounds for annulment established by the Constitution and the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuity of crimes cassation annulment scope remand trial grounds Article 609 criminal procedure tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 40 Cost.
art. 609 comma 2 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 40/2019
609 comma 2 cod.proc.pen., in quanto al di fuori del perimetro dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZGUI AYMEN nato il 30/10/1983 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 1966922 Ritenuto che il ricorso di Rezgui Aymen, con cui viene dedotta la violazione di legge in ordine in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati qui giudicati e quelli riportati in precedenti condanne, è inammissibile perché si tratta di censura sollevata nel giudizio di rinvio al di fuori dei casi di cui all'art. 609 comma 2 cod.proc.pen., in quanto al di fuori del perimetro dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigliew e nsore Il Presidente