Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for failure to stop and assist victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Mazza's appeal against the Milan Court of Appeal's criminal conviction manifestly unfounded. Mazza argued that the lower court's reasoning regarding his criminal liability for failing to stop and render aid was flawed, though the court noted the appeal does not allow re-evaluating the evidence. The court ruled that its review is limited to checking the logical consistency of the argumentation, finding the lower court's conclusion that Mazza hit a person rather than an object to be non-illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) cod. proc. pen; Art. 189 co. 1, 6 e 7 C.d.S.: The Supreme Court's review of criminal judgments is limited to verifying the logical coordination of the argumentation and cannot re-evaluate the evidentiary results or the factual findings of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 24/04/1971 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 19269_22 Ritenuto che il ricorso di Mazza Giuseppe che contesta la correttezza della motivazione dell'affermazione della responsabilità penale in ordine alla valutazione della colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 189 co.1,6 e 7 del C.d.S. a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, è manifestamente infondato.
La censura sollevata dal ricorrente non tiene conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n.752 del 18.12.2006;
Sez. 2, n. 23419 del 2007, Vignaroli; Sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012 ). La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, fondato l'affermazione di responsabilità (v. pagg. 3 e 4) rilevando in particolare il tipo di danno, il punto d'urto da cui ha tratto la conclusione, non manifestamente illogica, che il ricorrente avesse investito una persona e non colpito una cosa, omettendo di fermarsi e di prestare soccorso. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigri