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Ordinanza — n. 42179/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as repetitive and fails to raise new non-punishment defense for first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the court's finding of fraud in a self-certification, but the court ruled this argument was merely repetitive of issues already fully addressed by the appellate court. Furthermore, the defense of non-punishment under Article 131 bis of the Penal Code was not raised in the lower appeal, preventing its introduction here, while procedural nullity claims were dismissed as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 6 legge n. 241/1990; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of those already decided by the appellate court with correct reasoning, and a statutory defense of non-punishment must be raised in the first instance to be considered.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds non-punishment defense fraud in self-certification procedural nullity falsa dichiarazione della parte uso di false generalità falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 6 della legge n. 241 del 1990
Art. 131 bis del codice penale
Considerato che il ricorrente non aveva chiesto nel giudizio di appello l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
Considerato che il ricorrente non aveva chiesto nel giudizio di appello l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838
74, è meramente ripetitivo delle stesse censure già devolute e disattese dal giudice dell'impugnazione con motivazione congrua e corretta in diritto, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATAMIA FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 11/06/1988 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Patamia Francesco, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 19 comma 6 della legge n. 241 del 1990, n. 74, è meramente ripetitivo delle stesse censure già devolute e disattese dal giudice dell'impugnazione con motivazione congrua e corretta in diritto, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La sentenza impugnata ha congruamente argomentato la sussistenza del falso in autocertificazione (in relazione all'affermazione contraria al vero nella Scia che i locale dell'esercizio pubblico non erano inseriti in contesti condominiali) non rilevando, ai fini dell'integrazione del reato, la circostanza che la firma fosse apocrifa (della sorella Patamia Chiara) fosse stata apposta dall'imputato. Considerato che il ricorrente non aveva chiesto nel giudizio di appello l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. circostanza che non consente di dedurre la questione per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Rilevato, infine, che l'eccepita nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, contenuta nelle conclusioni scritte, è manifestamente infondata in quanto risulta dagli atti, a cui Questa corte ha accesso in presenza di un vizio procedurale, che il decreto era stato notificato al domicilio eletto presso il difensore. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il ConsiO_ T ' tensore Il Presid