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Ordinanza — n. 42176/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal penalty treatment, citing lack of logical error and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale SenzaMici inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the applicant's criticism regarding the punitive treatment lacked evidence of manifest illogic or arbitrariness, as such errors fall within the exclusive domain of the trial judge. Furthermore, the defense failed to overcome the statutory preclusion of generic mitigating circumstances without presenting positive factors, while ignoring the appellant's own history of fiscal irregularities.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 3° comma cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against criminal penalty treatment are inadmissible absent manifest illogic or arbitrariness, and generic mitigating factors are not automatic rights but require positive justification.

Parole chiave

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criminal penalty treatment appeal inadmissibility manifest illogic generic mitigating circumstances procedural preclusion fiscal irregularities Cassazione ordinanza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis, 3° comma cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENZAMICI PASQUALE nato a BENEVENTO il 06/03/1962 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di PASQUALE SENZAMICI, compendiandosi in censure afferenti al trattamento punitivo che, in quanto rimesso all'esclusiva valutazione del giudice di merito, non è suscettibile, in assenza di apprezzamenti manifestamente illogici o arbitrari, di sindacato nella presente sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato non solo che il ricorso non fornisce alcuna evidenza del fatto che i precedenti penali dell'imputato, indicati dalla sentenza impugnata come plurimi, si limitassero a due fattispecie delittuose depenalizzate, con conseguente difetto di autosufficienza della stessa impugnativa, ma che in ogni caso la dispiegata censura non vale a superare la preclusione sancita dall'art. 62 bis terzo comma cod. pen.; rilevato peraltro che la difesa, non costituendo le attenuanti generiche un diritto automatico in assenza di elementi negativi, presupponendo al contrario il loro riconoscimento l'esistenza di fattori favorevoli che rendano l'imputato meritevole di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, non oppone elementi di segno positivo indebitamente pretermessi o trascurati dalla Corte distrettuale che ha coerentemente escluso il riconoscimento del beneficio non solo ravvisando la mancanza di ragioni atte a giustificarne l'applicazione, ma ha altresì valorizzato il contesto di costante irregolarità fiscale caratterizzante la gestione della società da parte di costui, profilo con il quale il ricorso omette ogni confronto; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre