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Ordinanza — n. 42174/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to allege economic crisis defenses and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fregolent Alvaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the court's finding of criminal liability regarding the subjective element of the offense and the sentencing calculation. The court rejected these arguments because the appellant failed to provide specific allegations demonstrating how the economic crisis rendered him unable to fulfill obligations or face the crisis through asset measures.

Regesto Legislator

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Art. 10-bis d.lgs 74/2000; Art. 133 cod. pen.: The accused may invoke economic crisis as a cause for excluding criminal liability only if they specifically allege their inability to perform obligations and demonstrate the impossibility of facing the liquidity crisis through appropriate measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
economic crisis defense subjective element of crime sentencing proportionality inadmissible appeal burden of proof criminal liability exclusion court costs ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 10-bis d.lgs 74/2000
Art. 133 cod. pen.
La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen
La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREGOLENT ALVARO nato a SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA il 18/12/1948 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Fregolent Alvaro, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, con riferimento all'elemento soggettivo del reato e alla rilevanza della crisi economica è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito e contrario all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l'impossibilità di adempimento dell'obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190) (si veda pag. 4 da cui risulta l'assenza di allegazioni sulla crisi economica e sulle strategie per fronteggiarla anche con il ricorso a misure sfavorevoli del proprio patrimonio).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena è manifestamente infondato avendo la corte argomentato le ragioni per le quali si era discostata dal minimo edittale. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consigjrce stensore