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Ordinanza — n. 42173/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian tax crime appeal dismissed because defendant has not yet paid the debt required for confiscation to take effect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Andrea Gallello's appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments regarding tax confiscation. Gallello challenged a Milan Court of Appeal decision, arguing that his commitment to pay the tax debt should prevent the direct confiscation of assets. The court ruled that confiscation only produces legal effects once the debt remains unpaid, meaning the measure must be maintained until full payment is made.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; In tax crimes, direct confiscation of assets constituting profit or price of the offense applies even if the taxpayer commits to paying the debt, but it only takes effect if the payment is not subsequently made.

Parole chiave

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tax crimes direct confiscation payment commitment asset seizure Cassazione appeal procedural inadmissibility tax debt misura cautelare nel diritto di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
d.lgs. n. 158 del 2015
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 28488 del 10/09/2020
Sez. 3, Sentenza n. 9355 del 26/01/2021
280014 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 9355 del 26/01/2021 Cc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLELLO ANDREA nato a MILANO il 05/09/1964 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Andrea Gallello risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura). (Sez. 3 - , Sentenza n. 28488 del 10/09/2020 Ud. (dep. 14/10/2020 ) Rv. 280014 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 9355 del 26/01/2021 Cc. (dep. 09/03/2021 ) Rv. 281480 - 0).

Nel caso in giudizio l'imputato non ha ancora adempiuto al pagamento dell'imposta. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec