Italian Court dismisses appeal for failure to cite specific grounds and facts under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Persichino inadmissible due to a complete lack of specific grounds and factual elements. The appellant failed to identify the specific points of the lower court's decision or provide the legal and factual arguments required to challenge it. Consequently, the court ruled that the violation of Article 581 of the Criminal Procedure Code precluded any substantive review, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to indicate the specific points of the contested decision or the factual and legal grounds supporting the challenge, thereby lacking the concrete specificity required for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERSICHINO GENNARO nato a NAPOLI il 22/02/1971 avverso la sei ìtenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di PERSICHINO GENNARO si compendia in censure che né indicano i punti o i capi della pronuncia gravata oggetto di contestazione, nè risultano accompagnate dall'indicazione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto che debbono costituirne il fondamento; rilevato che la violazione dei criteri fissati a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen. in relazione alla forma dell'impugnazione non consente di ritenere il ricorso sorretto da concreta specificità, incorrendo pertanto nella declaratoria di inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente