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Ordinanza — n. 42163/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and statute of limitations issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Rinaldi inadmissible for being generic and reiterating arguments already presented in the lower court. The appellant argued the statute of limitations had expired, but the court found this claim contradicted established case law regarding the start date for concealed versus destroyed documents. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 10 D.Lgs. 74/2000; Art. 157, 161 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The appeal is inadmissible if generic or contradicts settled jurisprudence, and the statute of limitations for concealing documents runs from the tax assessment, not the tax obligation deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations concealment of documents tax crimes inadmissible appeal reiteration of arguments Corte di Cassazione procedural costs riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
10 d.lgs. 10 marzo 2000, n.
Art. 157 c.p.
L'accertamento è intervenuto il 12 novembre 2011 e la prescrizione (di dieci anni, ex art. 157 e 161 cod.
Art. 161 c.p.
Art. 129 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 41683 del 02/03/2018
Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI GIUSEPPE nato a READING( GRAN BRETAGNA) il 04/12/1963 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Rinaldi Giuseppe (come integrato dalla memoria de 3/10/22) risulta inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi dell'appello. Inoltre, il motivo sulla prescrizione risulta in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. La Corte di appello adeguatamente motiva sulla responsabilità evidenziando la omessa consegna della documentazione fiscale, anche se poi il volume di affari è stato ricostruito con documentazioni reperiti presso altri contribuenti: "In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 41683 del 02/03/2018 Ud. (dep. 26/09/2018 ) Rv. 274862 - 02).

2. Nel caso in giudizio (occultamento o distruzione di documenti ex art. 10, d. Igs. 74 del 2000) il termine di prescrizione inizia a decorrere (nell'ipotesi di occultamento) dall'accertamento fiscale e non dalla scadenza dell'obbligo tributario: "La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili, la S.C., nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l'occultamento, ha osservato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione)" (Sez. 3, Sentenza n. 14461 del 25/05/2016 Ud. (dep. 24/03/2017 ) Rv. 269898 - 01).

L'accertamento è intervenuto il 12 novembre 2011 e la prescrizione (di dieci anni, ex art. 157 e 161 cod. pen.) è maturata il 13 novembre 2021, dopo la pronuncia della sentenza impugnata. L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de