Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to genericity and lack of substantive challenge to first instance findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant failed to substantively challenge the lower court's finding that he was a formal administrator who omitted a declaration, while his father-in-law testified to inducing this omission. Consequently, the court upheld the first instance judgment and ordered the appellant to pay the fine and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the specific reasoning of the contested judgment, thereby failing to demonstrate a violation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSI MATTEO nato a NERETO il 16/04/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo • e per genericità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la qualifica del ricorrente di formale amministratore della società, che ha omesso la dichiarazione; inoltre lo stesso teste Vittorii (suocero del ricorrente e ritenuto l'amministratore di fatto nel ricorso) ha riferito di aver indotto il ricorrente a non presentare la dichiarazione, evidenziando in tal modo la consapevolezza dell'imputato nella commissione del reato. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso