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Ordinanza — n. 42162/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to genericity and lack of substantive challenge to first instance findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42162/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant failed to substantively challenge the lower court's finding that he was a formal administrator who omitted a declaration, while his father-in-law testified to inducing this omission. Consequently, the court upheld the first instance judgment and ordered the appellant to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the specific reasoning of the contested judgment, thereby failing to demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity of grounds manifest unfoundedness administrative omission procedural costs responsabilità civile del consulente fiscale dichiarazione fiscale complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSI MATTEO nato a NERETO il 16/04/1984 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo • e per genericità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la qualifica del ricorrente di formale amministratore della società, che ha omesso la dichiarazione; inoltre lo stesso teste Vittorii (suocero del ricorrente e ritenuto l'amministratore di fatto nel ricorso) ha riferito di aver indotto il ricorrente a non presentare la dichiarazione, evidenziando in tal modo la consapevolezza dell'imputato nella commissione del reato. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso