Italian court dismisses appeal claiming leniency for minor offenses due to maximum penalty exceeding five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Sikder Jubyer inadmissible regarding a claim for exclusion of punishability based on the minor nature of the offense. The appellant argued that the crime under D.Lgs. 74/2000 warranted leniency, but the court noted that the statutory maximum penalty at the time was six years. Since this exceeds the five-year threshold required for applying Article 131-bis of the Penal Code, the legal ground for the request was incompatible with the norm. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 2 d.lgs. 74/2000: The exclusion of punishability for minor offenses applies only when the maximum statutory penalty does not exceed five years; crimes with a maximum of six years or more are ineligible for this mitigation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIKDER JUBYER nato il 15/08/1985 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; RG. n. 18581/22 Ritenuto che il ricorso di Sikér .Juhfr che deduce la violazione di legge in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è inammissibile poiché prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. il primario requisito attiene al quantum della pena edittale che non può superare i cinque anni nel massimo, pertanto, il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000, avente una pena nel massimo - ratione temporis - nel 2014 di anni sei di reclusione, non rientra tra quei delitti a cui può essere applicata tale causa di esclusione della punibilità; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigl. tensore Il Presiden