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Ordinanza — n. 42160/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds regarding tax fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianfranco Bilanzone inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds. The appellant argued against the second-instance judgment which found him guilty of tax fraud based on invoice discrepancies, but the appeal failed to engage with the court's specific reasoning. The court upheld the lower court's finding that the appellant's arguments were insufficient to challenge the established facts of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, generic, and merely reiterative of facts without engaging with the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds generic appeal arguments tax fraud prosecution invoice discrepancy crime procedural dismissal Cassazione ordinanza fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/10/2018
Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILANZONE GIANFRANCO nato a TORINO il 17/10/1972 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Gianfranco Bilanzone (come integrato dalle conclusione e dalla memoria del 5 ottobre 2022) risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, generico e articolato in fatto; la sospensione condizionale della pena non risulta richiesta nel giudizio di merito (Sez. U - , Sentenza n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275376 - 01). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti rilevando una sovrafatturazione con analisi di merito insindacabile in sede di legittimità.

La Corte di appello evidenzia come la complessiva somma per le retribuzioni dei dipendenti della ditta emittente le fatture (che con i suoi dipendenti, 15/25 persone, movimentava le merci della ditta del ricorrente) nel mese di dicembre 2013 è stata di euro 23.369,00, somma inconciliabile con gli importi delle fatturazioni (per 208.367,77): "Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale" (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378 - 01).

Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.