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Ordinanza — n. 42159/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against false invoice conviction, ruling confession establishes subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42159/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Ubaldo Puddu inadmissible, citing arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal. The defendant argued against the conviction for issuing a false invoice, but the court held that the crime is perfected upon issuance regardless of document usage, with subjective intent proven by his confession. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 8 d. Igs. 74/2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The crime of issuing a false invoice is perfected by the act of issuance itself, independent of the document's use, and subjective intent is established by confession, rendering further procedural appeals inadmissible.

Parole chiave

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false invoice crime subjective intent confession evidence procedural inadmissibility false invoicing offense fatture fittizie uso di un documento falso omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d. Igs. 74/2000
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU UBALDO nato a USSASSAI il 28/03/1964 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; ••• Rilevato che il ricorso di PUDDU UBALDO, compendiandosi in censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici, nonché contrastanti con lo stesso dato normativo, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che perfezionandosi il reato di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/2000 con l'emissione della falsa fattura, attestante cioè un'operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente, prescindendosi dall'effettivo uso che ne verrà fatto, nessuna rilevanza spiega il dato dell'omessa registrazione del documento da parte dell'emittente, risultando per contro l'elemento soggettivo integrato dalla piena confessione di quest'ultimo; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente