Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded factual arguments against a fraud conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Arturo Giovinazzo inadmissible due to the manifest unfoundedness and generality of its factual arguments. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him of fraudulent declaration using invoices for non-existent operations, arguing against the court's findings. The court rejected the appeal because the lower court's decision was well-motivated and the appellant failed to engage with the specific reasons provided regarding the lack of organizational capacity of the issuing company.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and unfounded, failing to confront the adequate motivations of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVINAZZO ARTURO nato a CITTANOVA il 29/06/1947 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Arturo Giovinazzo risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il ricorrente ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti rilevando l'assenza in capo alla ditta emittente le fatture alcuna organizzazione capace di fornire il servizio fatturato. Comunque "Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale" (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378- 01).
Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de