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Ordinanza — n. 42153/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing request dismissed for generic grounds not matching statutory review exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's generic complaint regarding the lack of statutory mitigation was not among the specific grounds permitted for review. The appellant argued that the court failed to recognize a specific circumstance under Article 62, Section 6 of the Penal Code, which was omitted from the sentencing request. The Court ruled that such a generic objection does not fit the narrow exceptions listed in Article 448, Section 2-bis of the Code of Criminal Procedure, thereby rejecting the appeal and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen. The appeal against a sentencing request is admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty; generic complaints about omitted statutory circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal sentencing request inadmissible grounds statutory exceptions generic complaint criminal procedure court costs condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
Nel caso in esame, il ricorrente lamenta in via del tutto generica il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n.
Art. 444 cod. proc. pen.
18011_22 Il ricorso di Losciale Matteo avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile.
art. 444 cod.proc.pen
18011_22 Il ricorso di Losciale Matteo avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020
Si tratta di un motivo non riconducibile alle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSCIALE MATTEO nato a BISCEGLIE il 25/08/1973 avverso la sentenza del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle-pani; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 18011_22 Il ricorso di Losciale Matteo avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame, il ricorrente lamenta in via del tutto generica il mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. non menzionata nella richiesta di applicazione di pena. Si tratta di un motivo non riconducibile alle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020. Rv. 279117 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consiglier nsore Il Pres