Cassation court dismisses appeal regarding accessory penalty application and evidence evaluation under gambling law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court violated the prohibition of worsening the case for a sole appellant by applying an accessory penalty. The defense argued this violated procedural guarantees, but the court ruled that accessory penalties are not considered aggravating circumstances under the relevant code. Furthermore, the court dismissed arguments regarding evidence evaluation and non-prosecution causes, noting these issues were already properly addressed in the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 20 cod. pen.; The prohibition of reformatio in peius does not extend to accessory penalties that arise by law from the conviction, and appeals regarding evidence evaluation or non-prosecution causes are inadmissible if already decided with sufficient motivation in the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO PIETRO nato a MESSINA il 07/10/1948 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 17704_22 Rilevato che il primo motivo di ricorso di Merlino Pietro che deduce la violazione dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale, a seguito di appello proposto dal solo imputato, confermato la sentenza di primo grado e disposto altresì l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 5, commi I e III, L. 401/89, è manifestamente infondato perché in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, la previsione di cui all'art. 597, comma 3, cod.proc.pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello, le pene accessorie che, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Rv. 269864 - 01; Sez. 3, n. 30122 del 20/12/2016, Demma, Rv. 270455 - 01). Peraltro, la pena accessoria applicata ha contenuto predeterminato ed è stata applicata nel minimo di durata prevista.
Ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, che contestano la motivazione e la valutazione delle prove poste a fondamento della condanna per il reato di cui all'art. comma 1 e 4 bis legge n. 401/1989, è inammissibile per la riproposizione delle medesime censure già devolute nel giudizio di appello e da quei giudici disattese con motivazione congrua e corretta in diritto. La corte territoriale, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile ha argomentato che il ricorrente gestiva un'attività di raccolta scommesse senza autorizzazione ex art. 88 Tulps (le postazioni di gioco, i collegamenti con piattaforme online non autorizzate, la stampa delle ricevute di giocata, esistenza di conto gioco a nome Merlino10) sicchè non rileva l'asserito contrato tra la disciplina nazionale in materia di giochi e scommesse e le libertà fondamentali previste a livello comunitario.
Dunque, la corte territoriale ha ritenuto configurato il reato nei confronti del ricorrente il quale non svolgeva la mera attività di ausilio tecnico, trasmissione dati all'operatore straniero, ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di intermediazione e raccolta delle scommesse e l'ha congruamente argomentata (Sez. 3, n. 7129 del 03/12/202 Rv. 281473 - 01). Considerato che le stesse osservazioni portano alla dichiarazione di inammissibilità del quarto motivo, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex. art. 131 bis cod.pen. in quanto la Corte d'Appello ha motivato coerentemente sul punto, sottolineando elementi, quali la non occasionalità della condotta e il connotato strutturale dell'attività illecita svolta, sulla base dei quali ha escluso la particolare tenuità dell'offesa.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 Il Consiglier "