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Ordinanza — n. 42146/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for mere factual complaints and unsupported general mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42146/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Berlingeri, Bevilacqua, and others inadmissible regarding a conviction for organized waste management crimes. The appellants argued against the factual basis of the conviction and the denial of general mitigating circumstances, but the court found their arguments to be mere complaints on facts rather than legal errors. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeals lacked merit under the principle of limited review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or unsupported requests for general mitigating circumstances, as the court of appeal has already provided a congruous reasoning based on the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints on facts general mitigating circumstances organized crime participation waste management crimes limited review principle Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERLINGIERI MASSIMO nato a LAMEZIA TERME il 05/06/1979 BERLINGIERI SIMONE nato a LAMEZIA TERME il 04/07/1986 BEVILACQUA ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 14/09/1986 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Y'q RG. n. 17357/22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Berlingeri Simone, Berlingeri Massimo e Bevilacqua Antonio, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod.pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianzk in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto partecipazione consapevole al reato di attività organizzata di gestione di rifiuti, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito ed anche meramente riproduttivo delle medesime censure già vagliate e disattese con motivazione congrua.

La sentenza impugnata ha congruamente evidenziato gli elementi probatori (video riprese e accertamenti di PG) sulla base dei quali ha ritenuto la partecipazione dei ricorrenti (cfr. pag. 6 e 7, 14) che in modo non occasionale partecipavano alle operazioni di sversamento e di smistamento di rifiuti pericolosi e non, compiute senza alcuna autorizzazione in nome e per conto della società Beda S.r.l., non autorizzata alla lavorazione dei rifiuti, con mezzi utilizzati da Bevilacqua Antonio. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 14 per Bevilacqua Antonio in ragione del precedente specifico e pag. 15 per Berlingeri Simone e Berlingeri Massimo in ragione dei precedenti penali).

Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022 Il consigligQ9, tensore