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Ordinanza — n. 42145/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and failure to prove costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Marrosu inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without identifying new grounds. The appellant failed to provide documented evidence of additional costs or substantiate the claim that factual data should prevail over formal tax criteria. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to bear the procedural expenses and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already examined and rejected without identifying new defects in the reasoning, and if the appellant fails to substantiate claims regarding costs or factual reconstruction with concrete evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments tax cost burden factual vs formal data procedural expenses Cassa delle Ammende tax accounting reconstruction sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARROSU STEFANO nato a SASSARI il 21/03/1983 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO; Rilevato che il ricorso di MARROSU STEFANO, corredato da memoria illustrativa trasmessa via Pec in data 28.9.2022, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, senza individuare alcun vulnus motivazionale nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile; rilevato che la mancata allegazione di costi documentati evidenziata dalla Corte distrettuale con riferimento all'anno di imposta in contestazione non risulta superata dalle deduzioni difensive che nulla adducono in ordine a costi ulteriori rispetto a quelli documentati quanto all'imposta sui redditi, né contestano, quanto all'imposta sul valore aggiunto, l'irregolare tenuta della contabilità da parte dell'imputato la quale soltanto avrebbe consentito di ricostruire le somme portate in detrazione attraverso le fatture passive debitamente annotate, non potendo altrimenti presumersi il pagamento dell'IVA ai fornitori (Sez. 3, Sentenza n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564); rilevato che l'invocazione del principio della prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri formali che caratterizzano l'accertamento tributario risulta solo genericamente invocato senza che la difesa riesca a riempire di contenuto la dispiegata doglianza, nessuna documentazione o altri elementi risultando essere stato prodotti dal ricorrente nel giudizio di merito in ordine ai costi effettivamente sostenuti i quali avrebbero consentito di effettuare una diversa ricostruzione su base presuntiva con riferimento, peraltro, alle sole dichiarazioni dei redditi; rilevato che manifestamente infondata deve ritenersi la lamentata omessa acquisizione del processo verbale di constatazione che la stessa difesa nei motivi di appello aveva espressamente riconosciuto essere stata prodotta innanzi al Tribunale all'udienza del 19.10.2018 (cfr. il riepilogo dei motivi di appello a pag. 5 della sentenza impugnata), ferma restando la corretta affermazione dei giudici distrettuali in punto di diritto, non superata dalle generiche ed indeterminate doglianze difensive, secondo la quale la ricostruzione del volume di affari della società poteva essere effettuata, ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base delle sole fatture regolarmente registrate; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 c.p.p, l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensor